Sunia

Responsabile: Salvatore Gozzi
Sede: Via Gaspare Bivona, 26 – 90133 Palermo
Tel: 091 583952
Fax: 091 583952
Email: suniapalemo1@libero.it
Sito Web: www.sunia.it

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DEFINIZIONE

Il Sindacato Unitario Nazionale Inquilini e Assegnatari (S.U.N.I.A.) é una organizzazione sindacale autonoma e laica che promuove la libera associazione e l’autotutela solidale e collettiva dei cittadini per conseguire il riconoscimento del diritto alla casa quale bene di primario valore civile e sociale garantito a tutti.
L’adesione al S.U.N.I.A. é volontaria.
Essa comporta piena eguaglianza dei diritti e dei doveri nel pieno rispetto dell’appartenenza a gruppi etnici, nazionalità, fedi religiose, culture ed idee politiche.
L’adesione al S.U.N.I.A. comporta l’accettazione dei principi e delle norme del presente Statuto.
Il SUNIA si riconosce nei principi fondamentali dello Statuto della CGIL.
IL SUNIA quale fondatore aderisce alla CCU (Confederazione Consumatori utenti).
Il S.U.N.I.A. é affiliato allo IUT (International Union of Tenants).
Il S.U.N.I.A. Nazionale ha sede a Roma.

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Art. 2
Scopi e principi del S.U.N.I.A.

Il S.U.N.I.A. basa i propri programmi e le proprie azioni sui dettati della Costituzione della Repubblica nata dalla Resistenza e ne propugna la piena attuazione.
Il SUNIA propugna l’impegno per il rafforzamento del ruolo dell’Unione Europea, il superamento dei particolarismi nazionali e l’integrazione europea per la definizione di una legislazione di difesa e tutela dei diritti degli utenti. Il S.U.N.I.A. ha per scopo la tutela degli inquilini, degli assegnatari e, dei soggetti che versano in condizioni di bisogno alloggiativo e comunque dei diritti degli utenti del bene casa e degli aspiranti ad esso, ivi compresi:

  • i locatari di esercizi commerciali, botteghe artigiane, uffici e studi professionali, alberghi, pensioni e locande;
  • gli italiani che risiedono all’estero in relazione ai loro problemi abitativi;
  • i migranti.

 

Il S.U.N.I.A., in rappresentanza e per l’assistenza dei suoi organizzati, si propone di realizzare i propri scopi mediante:

  • la presenza attiva in tutte le sedi e istanze competenti per contribuire alla soluzione dei problemi strettamente collegati all’assetto ed al governo del territorio, alla normativa e ai diritti degli utenti della casa anche in ambito condominiale, alla sostenibilità ambientale, all’edilizia abitativa, alla qualità e organizzazione della città, alle attrezzature urbane, ai servizi sociali, alla salvaguardia dei centri storici, alla riqualificazione delle periferie ed alla qualità della produzione edilizia;
  • la gestione democratica di tutti gli aspetti della locazione e mediante la contrattazione anche vertenziale, sia individuale che collettiva con la proprietà edilizia, sia pubblica che privata, l’elaborazione di proposte e la sollecitazione di provvedimenti legislativi, la promozione di forme di cooperazione tra soggetti destinatari degli interventi di edilizia sociale;
  • la partecipazione diretta degli assegnatari alla gestione democratica ed efficiente del patrimonio alloggiativo pubblico, con particolare riguardo alla sua migliore conservazione, alla applicazione del canone sociale ed alla determinazione dei canoni alloggiativi, tutelando con contenuti solidaristici le condizioni dei più deboli;
  • la promozione e la partecipazione in organismi e commissioni per la conciliazione e il componimento stragiudiziale delle vertenze e delle controversie secondo quanto previsto dall’articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, e dalla direttiva Ce n. 52 del 21 maggio 2008;
  • la tutela dell’utente consumatore dei beni, servizi, e prestazioni connessi all’abitare sia in relazione ai costi e alle tariffe, sia in relazione alla qualità e standard dell’offerta;
  • la specifica iniziativa e la sua piena legittimazione, in quanto associazione di tutela e rappresentanza, alle Azioni di classe previste dall’articolo 140 bis del Dlgs 6 settembre 2005, n. 206 (codice del Consumo), e dalla legge 4 marzo 2009 n. 15 (azioni di tutela collettiva nei confronti della pubblica amministrazione);
  • la promozione e l’organizzazione di iniziative per la formazione e l’aggiornamento degli operatori sindacali e sociali nel settore abitativo, del territorio, dell’ambiente e dei servizi connessi all’abitazione;
  • la edizione di pubblicazioni periodiche;

 

E inoltre:

  • promuovendo una costante azione unitaria con il SICET e l’UNIAT;
  • sviluppando particolari rapporti di intesa e di collaborazione con le strutture di categoria della Cgil, lo Spi, nonché con altre Associazioni o Enti che svolgono la loro attività in qualsiasi settore interessi gli inquilini, gli assegnatari, i concessionari e utenti dell’abitazione;
  • promuovendo ad ogni livello la costituzione di patronati ed altre forme associative al fine di raccogliere e sostenere le istanze dei cittadini, tutelandone i legittimi interessi e favorendo il miglior funzionamento degli Enti preposti alla gestione del patrimonio abitativo.

 

Il S.U.N.I.A. non persegue fini di lucro e in quanto ente non commerciale di tipo associativo nel rispetto di quanto previsto dal DPR 2/12/1986 art. 111 comma 4-quinquies ispira il suo Statuto e ordinamento ai seguenti principi e regole:

  • rispetto del divieto di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’organizzazione sindacale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla legge;
  • obbligo di devolvere il patrimonio dell’Organizzazione sindacale, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3 comma 190 della legge 23/12/1996 n° 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
  • assicurare la disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative per garantire l’effettività del rapporto medesimo con espressa esclusione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa. A tal fine le norme del presente statuto dettano regole per la partecipazione degli associati maggiori di età con diritto di voto all’approvazione e la modifica dello Statuto e dei regolamenti e alla nomina degli organi direttivi dell’Organizzazione sindacale, ispirate al principio della delega, trattandosi di organizzazione complessa a carattere nazionale;
  • obbligo di redigere e approvare annualmente un rendiconto finanziario ed economico secondo le modalità del presente Statuto;
  • libera eleggibilità degli organismi dirigenti attraverso la partecipazione di tutti gli iscritti alle Assemblee congressuali primarie convocate con idonee forme di pubblicità, che deve altresì essere assicurata riguardo alle deliberazioni congressuali, ai bilanci e ai rendiconti;
  • intrasmissibilità della quota associativa ad eccezione del trasferimento a causa di morte e non rivalutabilità della stessa.
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Art. 3

I servizi del S.U.N.I.A.

Il S.U.N.I.A. al fine di realizzare una più efficace ed estesa tutela dei diritti individuali e collettivi degli iscritti, promuove una politica dei servizi qualificata e diffusa su tutto il territorio nazionale anche mediante convenzioni con Enti, Società, singoli professionisti o associati, e con il supporto informatico rappresentato dal sito Internet. Il Sunia persegue l’obiettivo di un Patto federativo con la Cgil e di una sempre maggiore compenetrazione e integrazione nel sistema servizi della Confederazione.

Il S.U.N.I.A. ha facoltà, al fine di realizzare una più efficace ed estesa tutela dei diritti individuali e collettivi degli iscritti, previa delibera degli organi statutari, di assumere partecipazioni con società private,anche promuovendone la costituzione, i fini sociali e l’ambito di attività delle quali, non siano in contrasto con i principi generali e le finalità del S.U.N.I.A.

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Art. 4

Ruolo e funzioni dell’Apu

Nell’ambito del Sunia è costituita l’Apu, Associazione proprietari utenti, che organizza e tutela il cittadino, il lavoratore e il pensionato proprietario della prima abitazione.

Il Sunia assume attraverso l’Apu, con la stipula di un Patto federativo che disciplina i rapporti di integrazione organizzativa, amministrativa e funzionale tra le due organizzazioni, la rappresentanza dei proprietari della prima casa di abitazione e riconosce ai problemi connessi alla loro condizione di utenti abitativi un carattere integrante tra i suoi scopi e principi di tutela.

Il Sunia riconosce all’Apu il diritto a partecipare alle proprie scadenze congressuali ai vari livelli secondo le modalità che saranno stabilite col Patto federativo e recepite nel Regolamento congressuale Sunia.

La struttura organizzativa, gli organi direttivi e di coordinamento dell’Apu sono determinati dallo statuto/regolamento dell’Apu in armonia con i dettati del presente Statuto.

Il massimo organo direttivo dell’Apu ai vari livelli adeguerà il proprio statuto/regolamento a quello approvato dal Congresso della corrispondente struttura Sunia.

Il Comitato direttivo nazionale del Sunia accerterà la compatibilità dello Statuto/Regolamento dell’Apu col presente Statuto. La dichiarata incompatibilità con lo statuto Sunia dello Statuto Apu comporterà la ridefinizione dello stesso.

Il Patto federativo dovrà espressamente prevedere l’accettazione da parte di Apu di tutte le norme dello Statuto Sunia e in particolare quelle relative all’attività amministrativa e di gestione delle risorse, alla personalità giuridica, alla posizione tributaria del Sunia, all’interno delle quali è inserita e ricompresa l’attività amministrativa Apu secondo quanto sarà stabilito nel Patto federativo.

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Art. 5

Diritti e doveri dell’iscritto

L’iscrizione al S.U.N.I.A. avviene mediante richiesta alla struttura territoriale, anche attraverso sottoscrizione della delega.

Ogni iscritto ha il diritto di:

  • partecipare alla formazione della linea politica, delle piattaforme contrattuali e delle deliberazioni del Sindacato;
  • essere tutelato dal S.U.N.I.A., in conformità al presente Statuto, nei confronti della controparte pubblica o privata, sul piano vertenziale e su quello legale;
  • essere elettore, accedere alle cariche elettive.

Ogni iscritto ha il dovere di:

  • rispettare il presente Statuto;
  • partecipare all’attività dell’organizzazione, rendendone viva la vita democratica;
  • versare regolarmente le quote associative.

L’iscritto designato ad incarichi in organismi pubblici é tenuto a svolgere il proprio compito con piena coscienza e consapevolezza delle responsabilità che ne derivano nei confronti degli iscritti rappresentati e dovrà mantenere con l’organizzazione rapporti continui di informazione. Ha inoltre l’obbligo di redigere rapporti annuali per gli organismi designanti.

E’ facoltà degli organi dirigenti dichiarare decaduto chiunque, eletto a farne parte, manchi ingiustificatamente per più di tre convocazioni consecutive alle riunioni degli organi stessi.

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Art. 6

Democrazia e unità sindacale

Il S.U.N.I.A. ritiene che la democrazia e la partecipazione degli iscritti siano strumenti di salvaguardia dell’autonomia politica e decisionale.

Democrazia e partecipazione sono il mezzo con cui superare le divergenze, per affermare il pluralismo delle idee. Il S.U.N.I.A. ritiene che i cardini sui quali far poggiare la vita democratica dell’organizzazione siano:

  • la salvaguardia delle pari dignità delle opinioni a confronto, la libera circolazione delle idee e delle proposte all’interno dell’organizzazione stessa e la tutela delle minoranze;
  • la garanzia della massima partecipazione di tutti gli iscritti interessati alle decisioni. Tutte le cariche direttive sono elettive; gli organi dirigenti devono essere rinnovati nei termini stabiliti dal presente Statuto. Le vacanze che si verificassero negli organismi dirigenti, tra un Congresso e l’altro, possono essere colmate per cooptazione da parte degli stessi organi direttivi interessati, fino al massimo di un terzo dei loro componenti.

Nelle elezioni degli organi direttivi si applica il sistema del voto segreto.

Sono ammesse alle elezioni le liste di candidati presentate o sostenute da almeno il 10% degli iscritti o dei votanti per l’elezione a cui ci si riferisce.

Le decisioni dei Congressi e di tutti gli organismi direttivi sono prese a maggioranza. Le riunioni ordinarie delle assemblee primarie degli iscritti e di tutti gli organismi direttivi devono essere tenute entro i periodi di tempo fissati dal presente Statuto.

Per l’assunzione di qualsiasi carica direttiva negli organismi dirigenti è necessaria l’iscrizione al Sunia.

La selezione dei gruppi dirigenti a livello di Segretari generali e componenti della Segreteria deve consentire la pluralità delle esperienze; a tal fine, occorre delimitare il numero di anni di permanenza nella direzione delle strutture. Per favorire tale obiettivo, la permanenza nell’incarico di Segretario generale e di membro della Segreteria non può superare i due mandati congressuali e, comunque, gli otto anni. Eventuali deroghe o proroghe proposte devono essere approvate dal Comitato direttivo nazionale.

Le presenti norme avranno decorrenza a partire dal X Congresso.

Le decisioni relative alla nomina dei funzionari e degli apparati sindacali sono rimesse agli organismi competenti e devono essere oggetto di periodica verifica da parte degli organismi direttivi competenti, in relazione all’assolvimento dei compiti loro affidati secondo criteri di migliore e più diffusa utilizzazione dei quadri e delle competenze disponibili.

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Titolo II – Forme organizzative e organi di direzione

Art. 7

Struttura organizzativa

Il S.U.N.I.A. é articolato nelle seguenti strutture:

  • federazioni territoriali;
  • coordinamenti regionali;
  • organismi dirigenti nazionali.

Le federazioni territoriali possono articolarsi in comitati di iscritti, di caseggiato, di lotto, di quartiere, di circoscrizione ed in sezioni e realtà territoriali e intercomunali stabilendone le modalità di funzionamento, in rapporto alle specifiche esigenze delle realtà locali.

Le sezioni di base del Sunia possono essere costituite a livello di quartiere circoscrizionale, comunale o intercomunale.

I comitati di iscritti, di caseggiato e di lotto, eleggono al loro interno un responsabile del comitato, che deve assicurare il collegamento permanente con la struttura territoriale del Sunia.

La sezione costituisce il primo momento dell’organizzazione di base nei diversi settori di intervento ed è il luogo in cui avviene la crescita politico-sindacale del quadro attivista volontario.

Sua istanza fondamentale è l’assemblea generale di tutti gli iscritti alla sezione che deve essere convocata almeno una volta l’anno.

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Art. 8

La Federazione territoriale

La Federazione territoriale é l’organo di direzione e coordinamento delle sezioni e delle attività sindacali sul territorio.

Essa può essere alternativamente costituita in:

  • Federazione provinciale;
  • Federazione comprensoriale;
  • Federazione metropolitana;
  • Federazione regionale.

L’adozione di una specifica forma organizzativa spetta al Comitato direttivo nazionale acquisiti gli orientamenti delle realtà capoluogo interessate e del Coordinamento regionale.

Essa gode di piena autonomia finanziaria, statutaria ed operativa sul territorio di sua competenza e se ne assume le conseguenti responsabilità secondo i principi giuridici del nostro ordinamento.

Organi direttivi della Federazione territoriale sono:

    • il Comitato direttivo territoriale;
    • la Segreteria.

Il Collegio dei Sindaci è organo di controllo amministrativo.

Il Comitato direttivo territoriale e il Collegio dei Sindaci sono eletti dal Congresso ordinario della Federazione. Esso si tiene di norma, ogni 4 anni, ovvero per decisione del Comitato Direttivo Provinciale, adottata a maggioranza dei suoi componenti, previa comunicazione agli organi dirigenti nazionali e regionali o su richiesta di almeno 1/3 degli iscritti.

L’ordine del giorno dei lavori del Congresso deve contemplare una relazione del Comitato direttivo territoriale uscente sull’attività svolta dalla Federazione e una relazione del Collegio dei Sindaci uscente sui bilanci per il periodo intercorrente dal precedente Congresso.

Il Congresso decide, sulla base del numero degli iscritti, la composizione numerica, in numero dispari, degli organismi direttivi. Il Comitato direttivo territoriale nella sua prima riunione procede con votazioni distinte alla nomina del Segretario Generale territoriale, dell’eventuale Vice Segretario e della Segreteria.

Le riunioni del Comitato Direttivo territoriale sono valide qualora sia presente la maggioranza dei propri componenti.

Competenze del Comitato direttivo territoriale sono:

  • approvazione dei bilanci annuali preventivo e consuntivo;
  • approvazione del regolamento congressuale;
  • approvazione del regolamento del Comitato direttivo territoriale atto a garantirne il corretto funzionamento e del regolamento del trattamento del personale dipendente;
  • decisione sull’indirizzo generale dell’attività sindacale sul territorio;
  • verifica della attività gestionale;
  • individuazione e modalità di funzionamento delle strutture decentrate;
  • formazione quadri;
  • concorrere, congiuntamente alla segreteria, ad ogni iniziativa e attività finalizzate a rendere concretamente operante il coordinamento regionale;

Il Segretario Generale territoriale è il legale rappresentante della Federazione di fronte a terzi, alla legittimazione processuale attiva e passiva e sottoscrive gli atti legali e giudiziari, in sua assenza la rappresentanza è delegata dal Comitato Direttivo territoriale al Vice Segretario e per assenza di questi ad un componente della Segreteria.

La Segreteria provvede all’organizzazione ed al funzionamento della struttura provinciale ed adotta tutte le deliberazioni atte al raggiungimento degli scopi secondo l’indirizzo deciso dal Comitato Direttivo territoriale.

Il Collegio dei Sindaci é l’organo di controllo delle attività amministrative della Federazione provinciale. E’ composto da un minimo di tre membri effettivi e da due supplenti.

Il Comitato Direttivo territoriale deve essere riunito, su convocazione del Segretario Generale territoriale o su richiesta di almeno 1/3 dei componenti del Comitato Direttivo territoriale, almeno una volta al trimestre.

Alle riunioni del Comitato Direttivo territoriale partecipano di diritto, con facoltà di parola e senza diritto di voto, i componenti del Collegio Sindacale.

Il Comitato Direttivo nazionale può eleggere il Presidente che ne presiede i lavori, ne convoca le riunioni su proposta della Segreteria e può essere dotato di un regolamento approvato dal Comitato Direttivo nazionale.

Il Comitato Direttivo nazionale può decidere una indennità di carica a favore del suo Presidente e del Presidente del Collegio dei Sindaci.

Il Comitato direttivo nazionale adotta con la maggioranza dei 3/4 dei componenti modifiche e integrazioni allo Statuto territoriale che si rendessero necessarie per intervenute normative di legge o regolamentari, per adeguare lo stesso alle modifiche apportate allo Statuto previa richiesta del Comitato direttivo nazionale.

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Art. 9

Il coordinamento regionale

Entro 30 giorni dal Congresso nazionale in ogni regione è istituito con le modalità deliberate e concertate tra le federazioni, un coordinamento regionale del SUNIA con il compito di elaborare ed attuare le linee di politica sindacale e di dirigere l’iniziativa politica in relazione agli specifici deliberati congressuali .

Trascorso inutilmente detto termine il Comitato direttivo nazionale provvederà a convocare i coordinamenti regionali nelle regioni inadempienti.

Il coordinamento regionale sviluppa inoltre le politiche del territorio e quelle ambientali ed edilizie finalizzandole alla costruzione di una apposita vertenzialità di materia.

Spetta al coordinamento regionale designare i rappresentanti del S.U.N.I.A. in organismi pubblici (o di rappresentanza) di carattere regionale od interregionale ed inoltre, orientare e coordinare i rappresentanti del SUNIA negli organismi territoriali politicamente equiparabili

Sono inoltre compiti del coordinamento regionale:

  • convocare periodicamente le riunioni congiunte delle Segreterie e dei Comitati direttivi di tutte le federazioni territoriali facenti parte della regione sui temi e problematiche di carattere e interesse regionale. A detta riunione congiunta spetta altresì la nomina del Collegio di garanzia regionale che ha poteri di prima istanza in relazione alle materie di cui ai successivi articoli 17 e 18;
  • definire, di intesa con le strutture territoriali interessate e col Comitato direttivo nazionale, le necessità organizzative sul territorio e gli ambiti dei livelli territoriali;
  • sviluppare in relazione alle indicazioni nazionali e alle necessità territoriali gli appositi indirizzi normativi;
  • coordinare le attività di consulenza e di assistenza con riferimento alle iniziative sindacali di carattere regionale.

Con la costituzione del Coordinamento regionale deve essere adottato un Regolamento che disciplini, le modalità del suo funzionamento e di nomina del Coordinatore e degli organismi del coordinamento.

Il coordinamento individuerà i criteri di concorso delle federazioni provinciali alle spese per il suo funzionamento.

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ORARI

Dal Lunedì al Venerdì
Dalle ore 9:00 alle ore 13:00
Dalle ore 16:00 alle ore 19:00

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SERVIZI

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Art. 10

Funzionamento degli organismi provinciali.

Il funzionamento degli organismi provinciali é regolato, con autonomi statuti della federazione territoriale, sulla base dei successivi articoli 13, 14, 15, 16, 17, 18 oltre che dai principi generali di cui all’art. 6.

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Art. 11

Organi nazionali

Sono organi nazionali:

  • il Congresso Nazionale;
  • il Comitato Direttivo nazionale
  • la Segreteria.

E’ organo di controllo amministrativo: il Collegio dei Sindaci.

E’ organo di giurisdizione interna e di garanzia: il Collegio nazionale di Garanzia.

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Art. 12

Il Congresso nazionale

Il Congresso nazionale è il massimo organo deliberante del S.U.N.I.A.. E’ convocato ogni quattro anni ed ogni qualvolta la sua convocazione sia deliberata dal Comitato Direttivo nazionale o richiesta da almeno un decimo degli iscritti.

  • I delegati sono eletti nei congressi territoriali. Il Comitato Direttivo nazionale deciderà con la maggioranza dei componenti, un apposito regolamento per lo svolgimento dei congressi provinciali garantendo l’attuazione dei principi di cui all’art. 5 del presente Statuto.
  • Il Congresso nomina:
  • la Presidenza dei lavori;
  • la Commissione per la verifica dei poteri;
  • la Commissione elettorale;
  • la Commissione per la stesura della risoluzione politica;
  • la Commissione per le modifiche dello Statuto;
  • la Segreteria per la tenuta del verbale dei lavori del Congresso.
  • La Commissione elettorale propone il numero e i nominativi dei componenti degli organismi da eleggere.
  • Il rapporto tra il numero di iscritti e il numero dei delegati al Congresso Nazionale é deciso dal Comitato Direttivo nazionale che potrà tenere presente l’articolazione dell’organizzazione sul territorio.

– Compiti del Congresso nazionale sono:

  • definire gli orientamenti generali del S.U.N.I.A.;
  • eleggere il Comitato direttivo nazionale;
  • eleggere il Collegio dei Sindaci;
  • eleggere il Collegio di Garanzia.
  • Il Congresso può deliberare sulla modifica dello Statuto e sullo scioglimento del S.U.N.I.A. per il quale è richiesta la maggioranza qualificata di almeno due terzi dei delegati. A tal fine occorre che le proposte di modifica dello Statuto, segnate all’ordine del giorno del Congresso, siano preventivamente sottoposte a discussione con possibilità di emendamenti e votazione in tutti i Congressi.
  • I componenti degli organismi nazionali uscenti del S.U.N.I.A., ove non delegati, possono partecipare al Congresso Nazionale con facoltà di parola ma senza diritto di voto.
  • La sede del Congresso é stabilita dal Comitato direttivo nazionale.
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Art. 13

Comitato direttivo nazionale

Il Comitato direttivo nazionale é il massimo organo deliberante del S.U.N.I.A. tra un congresso e l’altro. Ad esso é affidato il compito di direzione del S.U.N.I.A. nell’ambito degli orientamenti decisi dal Congresso Nazionale, di impostare le iniziative di portata generale, di verificare il complesso dell’attività sindacale, di assicurare il necessario coordinamento delle strutture in cui il S.U.N.I.A. si articola, di provvedere alla Convocazione ordinaria e straordinaria del Congresso Nazionale.

E’ eletto dal Congresso che fissa il numero dei suoi componenti. Le vacanze che si verificassero, tra un congresso e l’altro, possono essere colmate per cooptazione da parte dello stesso organo direttivo, fino al massimo di un terzo dei suoi componenti, e per sostituzione decisa dal Direttivo medesimo. Qualora ricorra una motivata necessità politica di allargamento del gruppo dirigente le cooptazioni possono essere decise fino ad un massimo di un decimo del numero fissato dal Congresso.

Il Comitato direttivo nazionale provvede alle sostituzioni di componenti, dimissionari o decaduti, del Collegio dei Sindaci e del Collegio nazionale di garanzia, nelle forme previste dal presente Statuto.

Il Comitato direttivo nazionale é presieduto dal proprio Presidente dal quale é convocato su proposta della Segreteria almeno una volta al trimestre ed ogni qualvolta la sua convocazione sia richiesta da un quarto dei componenti del Consiglio stesso.

Alla prima riunione dopo il Congresso, il Comitato direttivo nazionale elegge il proprio Presidente e provvede alla votazione del proprio Regolamento atto a garantirne il corretto funzionamento che si applica anche ai Comitati direttivi territoriali che non avessero provveduto a dotarsene e del Regolamento relativo al trattamento del personale dipendente del nazionale. Elegge con votazioni distinte il Segretario Generale, e su proposta di questo, l’eventuale Vice Segretario, e i componenti della Segreteria nazionale.

E’ competenza del Comitato direttivo nazionale fissare la quota nazionale di iscrizione al SUNIA e la ripartizione della stessa tra Nazionale e Federazioni territoriali.

E’ convocato dal Presidente su proposta della Segreteria nazionale almeno una volta ogni tre mesi fatti salvi gli adempimenti statutari.

Il Comitato direttivo nazionale, entro il mese di dicembre di ogni anno, approva il bilancio preventivo, presentato dalla Segreteria, riferito all’esercizio dell’anno successivo; entro il 30 aprile di ogni anno approva il bilancio consuntivo, relativo all’esercizio dell’anno precedente.

Spetta al Comitato direttivo nazionale decidere, con maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, lo scioglimento di un organo direttivo o esecutivo territoriale che assuma e confermi posizioni e comportamenti che siano incompatibili con l’appartenenza alla organizzazione, perché in contrasto con i princìpi e le norme fondamentali dello Statuto (e le normative conseguenti), il mancato adeguamento alle normative fiscali e tributarie, la mancata registrazione dello statuto territoriale ovvero il suo mancato adeguamento, se richiesto, a quello nazionale rendendo impossibile la corretta direzione della struttura, al punto da ledere l’immagine del Sunia e determinare responsabilità collettive dell’organizzazione.

Il Comitato direttivo nazionale delibera sulla adozione e sottoscrizione del Patto federativo con la Cgil.

Nomina i rappresentanti del S.U.N.I.A. in organismi di carattere nazionale e interregionale.

Esso può articolare il suo lavoro per dipartimenti, commissioni o gruppi.

Le sue deliberazioni devono essere adottate in presenza della maggioranza dei suoi componenti.

A cura della Segreteria le decisioni del Comitato direttivo nazionale vengono portate a conoscenza delle Federazioni territoriali e dei Coordinamenti regionali.

Il Comitato direttivo nazionale può convocare Assemblee nazionali con funzioni di indirizzo politico (Conferenza di organizzazione, Conferenza di programma, Conferenza dei quadri e dei comitati, ecc.) fissandone i criteri e le modalità di composizione e di partecipazione.

Ogni componente del Comitato direttivo nazionale ha diritto di partecipare a qualsiasi congresso o riunione delle organizzazioni nazionali e territoriali e di prendervi la parola.

Il Comitato direttivo nazionale, a maggioranza dei 3/4 dei suoi votanti e previo parere obbligatorio delle strutture interessate, delibera sulla costituzione di nuove strutture territoriali anche attraverso accorpamenti di strutture pre-esistenti.

Il Comitato direttivo nazionale, a maggioranza dei 3/4 dei suoi componenti delibera le modifiche del presente Statuto che si rendessero necessarie per adeguarne i contenuti a normative intervenute tra un congresso e l’altro.

Delibera, altresì, sulla costituzione di nuove strutture anche associative di rappresentanza e tematiche, fissandone poteri e compiti, nonché le modalità di costituzione e di adozione degli organismi dirigenti visto quanto stabilito all’articolo 4 del presente Statuto.

Il Segretario Generale è il legale rappresentante del S.U.N.I.A. di fronte a terzi ha la legittimazione processuale attiva e passiva e sottoscrive gli atti legali e giudiziari, in sua assenza la rappresentanza è delegata dal Comitato direttivo nazionale al Vice Segretario e per assenza di questi ad altro componente la Segreteria.

I componenti del Collegio dei Sindaci e del Collegio di Garanzia partecipano di diritto alle riunioni del Comitato direttivo nazionale con facoltà di parola e senza diritto di voto.

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Art. 14

Segreteria

La Segreteria é l’organo che assicura la gestione continuativa del S.U.N.I.A. e risponde della propria attività al Comitato direttivo nazionale. La Segreteria funziona collegialmente e si riunisce su convocazione del Segretario Generale. Essa attua le decisioni del Comitato direttivo nazionale del S.U.N.I.A., assicura la direzione quotidiana delle attività e mantiene un contatto permanente con le Federazioni. Delibera su tutte le questioni che rivestono carattere di urgenza.

La Segreteria provvederà a costituire un Comitato esecutivo con funzione di coordinamento operativo per l’attuazione programmatica, fissandone le competenze.

La Segreteria provvede all’organizzazione e al funzionamento dei dipartimenti di lavoro, degli uffici e dei servizi del S.U.N.I.A.. Può avvalersi di commissioni o gruppi di lavoro e ne coordina l’attività, nomina i collaboratori tecnici e politici.

A tutti i suoi componenti devono essere attribuiti, su proposta del Segretario generale, precisi incarichi e responsabilità di lavoro. Il componente della Segreteria risponde del suo operato all’organo esecutivo.

La Segreteria tiene un registro dei verbali delle riunioni, discute e predispone i bilanci preventivo e consuntivo, impartisce direttive all’amministrazione ed esamina periodicamente il suo operato.

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Art. 15

Collegio dei Sindaci

Il Collegio dei Sindaci revisori é l’organo di controllo della attività amministrativa del S.U.N.I.A. ai vari livelli. Esso é composto da tre membri effettivi e da due supplenti.

I componenti eletti a far parte del Collegio devono rispondere a requisiti di specifica competenza, serietà ed esperienza.

Il Collegio dei Sindaci accompagna con una propria relazione il bilancio del S.U.N.I.A., controlla periodicamente l’andamento amministrativo e verifica la regolarità delle scritture e dei documenti contabili. Inoltre presenta al Congresso nazionale una relazione complessiva sui bilanci riguardanti il periodo intercorrente tra un Congresso e l’altro.

Il Collegio elegge nel proprio seno un Presidente cui spetta la responsabilità della convocazione e del funzionamento dello stesso.

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Art. 16

Collegio nazionale di Garanzia

Il Collegio nazionale di Garanzia é l’organo che deve assicurare statutariamente i diritti delle diverse istanze e dei singoli iscritti, nonché di giurisdizione interna del S.U.N.I.A..

Il Collegio nazionale di Garanzia opera quale organo di seconda istanza. Ove non risulti costituito il Collegio di Garanzia regionale previsto dall’art. 9, opera come organo di prima istanza.

Esso è composto da un minimo di tre membri effettivi e due supplenti. I componenti del Collegio, tenendo conto delle funzioni di garante e giudicante che sono chiamati a svolgere, sono scelti tra gli iscritti di riconosciuto prestigio, autonomia ed indipendenza. Il Collegio elegge nel proprio seno un Presidente cui spetterà la responsabilità delle convocazioni e del funzionamento dello stesso.

Compiti del Collegio nazionale di Garanzia sono:

  • provvedere all’istruttoria di ogni provvedimento disciplinare attivato su segnalazione di un singolo iscritto o di un organo dirigente;
  • decidere, in modo adeguatamente motivato, se adottare o meno provvedimenti disciplinari a carico dell’iscritto, così dicasi in caso di archiviazione del procedimento;
  • decidere, in ultima istanza, in ordine ai ricorsi presentati dagli iscritti, contro i provvedimenti disciplinari adottati dalle istanze inferiori;
  • fornire alle istanze che ne facciano richiesta la corretta interpretazione delle norme statutarie;
  • istruire il procedimento di sospensione cautelativa di un organismo dirigente territoriale;
  • valutare, con provvedimento motivato, le eventuali incompatibilità ai sensi dell’art. 21 dello Statuto.

Le delibere del Collegio Nazionale di Garanzia devono essere attuate dal Comitato direttivo nazionale.

Il Collegio Nazionale di Garanzia deve dotarsi di un regolamento attuativo dei principi fondamentali di cui al Titolo III del presente Statuto.

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Titolo III – Della disciplina

Art. 17

Sanzioni disciplinari

E’ passibile di sanzioni disciplinari l’iscritto al S.U.N.I.A. il cui comportamento sia contrario ai principi contenuti nel presente Statuto e risulti lesivo per l’organizzazione sindacale.

Le sanzioni applicabili sono le seguenti:

  • biasimo scritto;
  • sospensione sino a dodici mesi dall’organizzazione e conseguente destituzione dalla carica sindacale eventualmente ricoperta;
  • espulsione dall’organizzazione.

Tali sanzioni sono relazionate al tipo ed alla gravità delle infrazioni tra cui vanno comprese le seguenti:

  • comportamenti e atteggiamenti in contrasto con lo Statuto;
  • molestie sessuali;
  • reati dolosi, esclusi quelli di opinione, per i quali l’iscritto abbia subito condanna definitiva;
  • atti affaristici o di collusione con la controparte.

In casi di particolare gravità derivanti da sottoposizione a procedimento penale, la segreteria competente può sospendere cautelativamente l’iscritto, anche se le violazioni non siano strettamente collegate all’attività sindacale. Avverso la sospensione cautelativa é data facoltà di ricorso al Collegio di Garanzia competente.

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Art. 18

Procedure nei provvedimenti disciplinari

L’attivazione delle procedure avviene sulla base di una segnalazione scritta di un organismo o di un semplice iscritto. Il Presidente del Collegio investe della procedura il Collegio stesso nella sua prima riunione che designa, tra i suoi componenti, colui che conduce l’istruttoria. Questi, ove ritenga la segnalazione palesemente infondata, può richiedere al Collegio l’archiviazione del procedimento.

L’eventuale decisione del Collegio in sede giudicante contraria alla archiviazione comporta la restituzione degli atti a chi ha condotto istruttoria e l’obbligo di acquisire ogni ulteriore idoneo elemento di conoscenza e valutazione.

In ogni caso l’attività istruttoria su ogni segnalazione di violazione disciplinare deve concludersi non oltre novanta giorni dal ricevimento della segnalazione. La decisione del Collegio deve essere adottata non oltre i quarantacinque giorni successivi alla trasmissione della risultanza istruttoria.

L’iscritto sottoposto ad addebito disciplinare deve, a cura del Collegio, essere immediatamente messo a conoscenza sia dei fatti che gli vengono addebitati sia degli elementi su cui si fondano.

L’iscritto può far pervenire al Collegio memorie a difesa entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione.

L’iscritto colpito dal provvedimento può ricorrere, entro i successivi sessanta giorni, al Collegio di garanzia nazionale.

Il ricorso sospende provvisoriamente la esecutività della sanzione inflitta. In casi di particolare gravità il Comitato Direttivo nazionale competente, in attesa dell’esito del ricorso, può adottare la sospensione cautelare.

I Collegi di Garanzia adottano le decisioni di loro competenza a maggioranza semplice.

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Titolo IV – Norme Generali

Art. 19

Sospensione e scioglimento di organismi direttivi

Su segnalazione scritta e ritenuta fondata per la sua gravità il Collegio Nazionale di Garanzia può sospendere cautelativamente gli organismi dirigenti di una struttura territoriale, provinciale o del coordinamento regionale, sentito il parere della Segreteria Nazionale che, in caso di accoglimento, nomina un Commissario provvisorio.

Tale procedura é consentita in presenza di assunzione di posizioni che sono incompatibili con l’appartenenza al Sindacato perché in contrasto con i principi fondamentali dello Statuto.

Analogo procedimento può essere intrapreso qualora l’organismo non sia in grado di funzionare.

La Segreteria nazionale può proporre al Comitato direttivo nazionale lo scioglimento dell’organismo, anche se lo stesso non é stato sospeso cautelativamente.

Il Comitato direttivo nazionale decide sullo scioglimento con maggioranza qualificata di almeno 2/3 dei votanti.

Il Comitato direttivo nazionale designa, con analoga maggioranza, un Commissario eventualmente affiancato da una Commissione straordinaria di garanzia con i poteri dell’organismo disciolto che dovrà organizzare, entro sei mesi dalla nomina, il Congresso straordinario della struttura interessata.

Sia il Collegio di Garanzia che il Comitato direttivo nazionale ove richiesti, sono tenuti, prima di decidere, a sentire le ragioni dei componenti dell’organismo territoriale su cui si chiede di intervenire.

Il Comitato direttivo nazionale può contestualmente annullare atti posti in essere dall’organismo sciolto.

In presenza di accertate cause di necessità ed urgenza, ed essendo vacante la carica di legale rappresentante della federazione provinciale, la Segreteria Nazionale per consentire l’adempimento di atti connessi alla rappresentanza della federazione territoriale può nominare un commissario straordinario con le funzioni di legale rappresentante salvo ratifica della nomina al primo Comitato direttivo nazionale successivo alla deliberazione.

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Art. 20

Incompatibilità

Si considerano incompatibili con l’appartenenza all’organizzazione iniziative di singoli o gruppi per costituire organizzazioni parasindacali in competizione con la rappresentatività del S.U.N.I.A., ovvero promuovono azioni organizzate che, di fronte alle controparti del sindacato, rompano l’unità del S.U.N.I.A..

L’adesione al S.U.N.I.A. é incompatibile con l’appartenenza ad associazioni segrete.

L’autonomia del SUNIA è tutelata dalle seguenti incompatibilità con le cariche dell’organizzazione a tutti i livelli:

  • membri del Governo, del Parlamento Nazionale ed Europeo;
  • consiglieri e/o amministratori regionali, provinciali e di comune capoluogo di provincia, nello stesso ambito territoriale della carica Sunia;
  • segretari di partito ai vari livelli;
  • componenti di consiglio di amministrazione e amministratori di istituto o azienda di edilizia residenziale pubblica.

Tali incompatibilità possono essere derogate, con proposta del massimo organo dirigente della struttura di appartenenza, che deve essere approvata dal Comitato direttivo nazionale.

Essa si realizza solo in caso di avvenuta elezione.

E’ comunque vietato l’uso delle strutture, risorse o mezzi del S.U.N.I.A. per fini di propaganda elettorale personale.

Al cessar degli incarichi predetti, trascorsi sei mesi, cessano le condizioni di incompatibilità, con la conseguente possibilità di essere nuovamente eletti negli organi dirigenti del S.U.N.I.A.

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Titolo V – Della amministrazione

Art. 21

Forme di finanziamento

Il SUNIA in conformità ai principi statutari, per conseguire i propri scopi associativi trae i mezzi che costituiscono il fondo comune indivisibile da:

  • quote associative i cui riparti, ai sensi dell’articolo 13, devono essere effettuati sulla base delle decisioni degli organismi dirigenti garantendo la regolarità di finanziamento a tutte le strutture;
  • sottoscrizioni volontarie;
  • contributi pubblici e privati;
  • proventi da attività marginali di carattere commerciale, editoriale e da convenzioni;
  • beni mobili, e immobili e partecipazioni societarie. 
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Art. 22

Controlli amministrativi e attività ispettive

Il Comitato direttivo nazionale esercita il controllo sulle Federazioni territoriali, avvalendosi per eventuali attività ispettive degli organi e delle professionalità interne all’organizzazione. Ove ravvisi l’opportunità di utilizzare competenze esterne può decidere di ricorrere con specifico mandato anche all’operato degli Ispettori nazionali della Cgil, coordinati da un membro del Collegio Nazionale di Garanzia del Sunia, in presenza di gravi e ripetute violazioni dello Statuto, del regolamento e delle vigenti normative nelle materie riguardanti la regolarità di gestione delle risorse e amministrazione ed in particolare:

  • rispetto dei tempi e delle modalità di approvazione dei bilanci consuntivo e preventivo;
  • valutazione dell’equilibrio dei costi e dei ricavi di esercizio per un corretto funzionamento;
  • equilibrio tra debiti e crediti;
  • eventuali partecipazioni societarie;
  • rispetto dei riparti delle quote sindacali secondo quanto stabilito dagli organi competenti;
  • rispetto della parte normativa e amministrativa – gestionale del regolamento del S.U.N.I.A e delle norme di legge e regolamentari contenenti obblighi tributari, fiscali e contributivi a carico dell’associazione.

Qualora da detti controlli emergessero violazioni delle norme amministrative, gli organismi nazionali, investono gli organi direttivi delle strutture interessate affinché assumano tutti i provvedimenti necessari per ricondurre a normalità e correttezza la situazione.

Ove ciò non dovesse verificarsi gli organismi possono dare corso alle procedure di cui agli artt. 13 e 19 dello Statuto.

Ove non fossero approvati e presentati i bilanci alla struttura nazionale entro il quindicesimo giorno successivo alla data stabilita dal presente Statuto, con deliberazione della Segreteria nazionale, viene demandata al Collegio dei Sindaci la nomina di un Commissario per la stesura dei bilanci.

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Art. 23

Attività amministrativa

L’attività amministrativa del S.U.N.I.A. deve basarsi su una politica dei costi e dei ricavi che sia correlata alle esigenze ed alle possibilità economiche di ciascuna struttura, e su una tenuta della contabilità documentata e basata su criteri di chiarezza e trasparenza e nel rispetto delle norme e procedure in materia fiscale e previdenziale.

A tale fine devono essere osservate le seguenti procedure:

  • predisposizione annuale da parte delle Segreterie, attraverso l’applicazione del modello di “Piano unico dei conti” in conformità al Dlgs 460/97, del Bilancio preventivo e del Bilancio consuntivo, composto da Stato patrimoniale, Conto economico, Relazione al Bilancio ;
  • approvazione da parte del Comitato direttivo di ogni struttura territoriale del Bilancio consuntivo entro il mese di aprile dell’anno successivo a quello di riferimento, e del Bilancio preventivo entro il 31 dicembre dell’anno precedente;
  • prevedere ad ogni sostituzione di segretari generali un formale passaggio di consegne;

Ogni struttura deve tenere la contabilità e la relativa documentazione a disposizione dei Sindaci, e delle strutture di livello superiore che hanno la facoltà di esercitare il controllo amministrativo.

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Art. 24

Autonomia amministrativa

Le strutture Nazionale e territoriali del SUNIA sono associazioni giuridicamente, statutariamente, e amministrativamente autonome.

Il S.U.N.I.A., nazionale, non risponde delle obbligazioni assunte dalle federazioni territoriali e da qualsiasi altra organizzazione aderente che pertanto ne rispondono in proprio.

Le spese necessarie per il funzionamento degli organismi dirigenti sono a carico della stessa struttura organizzativa territoriale e nazionale.

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Art. 25

Sulla cessazione dell’attività

Nel caso che un’organizzazione territoriale del S.U.N.I.A., con delibera adottata dal almeno i 2/3 dei partecipanti al suo Congresso, cessi l’attività, il suo eventuale attivo patrimoniale, immobiliare e mobiliare al netto di ogni passività, sarà devoluto a beneficio dell’organizzazione del S.U.N.I.A. immediatamente superiore.

Nel caso che il S.U.N.I.A. nazionale con delibera adottata da almeno i 3/4 dei partecipanti al suo Congresso si sciolga, sia il S.U.N.I.A. Nazionale, sia tutte le strutture ad ogni livello, assumeranno, entro 30 gg. dalla data dello scioglimento, le delibere relative alla devoluzione dell’eventuale attivo patrimoniale, immobiliare e mobiliare, al netto di ogni passività a beneficio della Cgil.